Varianti non sostanziali a progetti sismici già presentati (DGR 4317 all. D)

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Sezione dedicata alle varianti non sostanziali come da DGR 4317 allegato D

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Aree tematiche
Autorizzazione Sismica - Depositi

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Modalità di presentazione delle Varianti non sostanziali ai progetti sismici già rilasciati riferimento Dgr 4317-2021 – allegato D.
 
A seguito delle modifiche apportate ai modelli regionali di consegna delle Istanze di Autorizzazione /Deposito, si specificano  le modalità di presentazione delle Varianti ai progetti presentati e approvati, qualora rientrino nella casistica delle “Modifiche Non Sostanziali”, così come introdotto dalla DGR 4317 del 15/02/2021, allegato D, in vigore dal 8/3/2021.
 
L’allegato “D” parla infatti di “modifiche non sostanziali” ai progetti già approvati dall’Autorità Competente, che non scontano più il preavviso di deposito di cui all’art. 93 della D.P.R. 380/2001, definendoli e richiamando per la definizione il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93” e  l’articolo 5, comma 3, lettera c), della L.R. 20/2020. Le opere dovranno essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico o certificato di regolare esecuzione. Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti non sostanziali in corso d'opera relative sia agli interventi di nuova costruzione, sia agli interventi sulle costruzioni esistenti.
 
Al fine di definire un modus operandi compatibile con quanto sopra citato, e premettendo che l’attuale procedura prevedeva la presentazione di una variante al progetto approvato tramite un nuovo Deposito o Istanza in variante, si vuole precisare una modalità di gestione delle stesse che sposi ovviamente la semplificazione introdotta ma che garantisca comunque una corretta conduzione della pratica.
 
Alcune considerazioni che portano alla definizione della nuova procedura:
1. Le varianti in questione dovranno necessariamente appartenere alla casistica specifica di “Varianti non sostanziali”, con riferimento all’allegato D della Dgr 4317-2021.
2. Le opere richieste dovranno essere state progettate secondo le NTC2018.
3. Le opere dovranno essere comunicate prima della fine dei lavori, in un frangente successivo all’approvazione e diverso dal deposito della RSU e/o il Collaudo che necessariamente dovrà tenerne conto e Collaudare le stesse unitariamente al progetto originale.
 
Tutto ciò comporta una particolarità nella presentazione sia nelle modalità, che nei tempi di presentazione e pertanto:
1. La presentazione dovrà avvenire comunque attraverso il portale del SUE, settore Sismica, come integrazione spontanea alla pratica già autorizzata.
2. La documentazione a corredo dovrà contenere necessariamente:
a. Dichiarazione del progettista che le opere presentate sono da considerarsi “Varianti non sostanziali” e la motivazione della scelta alla luce della normativa di settore;
b. La relazione di calcolo e il fascicolo dei calcoli da cui sarà desumibile la “non sostanziale” modifica apportata;
c. I disegni esecutivi, as-built, che nei particolari daranno rilievo delle differenze prodotte;
d. Firma dell’impresa esecutrice dei lavori sulle tavole as-built di variante
3. Gli elaborati saranno sottoposti a controllo ad opera dell’Autorità Competente, che a verifica ultimata rilascerà un’attestazione, non prevista per legge ma comunque ritenuta conclusiva delle verifiche effettuate.
4. Nella RSU e nel Collaudo dovranno essere espressamente citati i riferimenti della Variante Non Sostanziale, come rilasciati dall’Ente.

 

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Ultimo aggiornamento

24/02/2023, 12:45