Qualità dell'aria - Limitazioni al traffico

Dettagli della notizia

Da lunedì 1 aprile inclusi i veicoli Euro 0 e 1 Metano e GPL

Data:

29 marzo 2024

Tempo di lettura:

6 min

Qualità dell’aria 2023 -2024
Qualità dell’aria 2023 -2024

Descrizione

Da lunedì 1 aprile le misure permanenti di limitazione alla circolazione i applicheranno anche ai veicoli classe Euro 0 e 1 metano e GPL, sia quelli alimentati esclusivamente a gas, sia i veicoli bi-fuel .

Le misure si aggiungono a quelle già previste.

 

MISURE STRUTTURALI PERMANENTI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE in vigore tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre)

Nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 07.30 alle 19.30 SONO INTERDETTI ALLA CIRCOLAZIONE

 

AUTOVEICOLI

Classe Euro 0 benzina o diesel, Euro 1 benzina o diesel, Euro 2 diesel, Euro 3 diesel e Euro 4 diesel anche se dotati di dispositivo anti particolato (FAP)".

Possono circolare i veicoli destinati a trasporto di persone con più di otto posti a sedere oltre al conducente (categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL - Trasporto Pubblico Locale):

Fino al 30 settembre 2024, possono circolare i soli veicoli commerciali (categorie N, N2 e N3) e gli autobus (categorie M2 e M3) dotati di FAP efficace in grado di garantire emissioni di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/km (campo V.5 della carta di circolazione).

 

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI:

  • classe Euro 0 tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) in tutto il territorio regionale;
  • classe Euro 1 nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7,30 alle 19,30, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno;

AUTOBUS DI CATEGORIA M3 (TPL Trasporto Pubblico Locale)

 di tipo urbano, interurbano e suburbano, autoveicoli di classe Euro 0 diesel e classe Euro 1 diesel non possono circolare dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24, permanentemente tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno:

Fino al 30/09/2024, possono circolare i soli veicoli commerciali (categorie N, N2 e N3) e gli autobus (categorie M2 e M3) dotati di FAP efficace in grado di garantire emissioni di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/km (campo V.5 della carta di circolazione). 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il fermo della circolazione non si applica:

  • Autostrade; 
  • Strade di interesse regionale R1 (Tangenziale Sud)
  • Tratti di collegamento tra le autostrade e la Tangenziale Sud e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni metropolitane e precisamente: Tangenziale Ovest, via Oberdan, tratto tra Tangenziale Montelungo e Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo
  • Al Piazzale antistante l’Ortomercato per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Orzinuovi
  • Ai parcheggi della stazione metropolitana di via Chiappa per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Serenissima
  • Ai parcheggi posti a est dell’area spettacoli viaggianti di via Borgosatollo nonché ai parcheggi della stazione metropolitana Poliambulanza per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Dario Morelli.
  • Ai parcheggi della stazione metropolitana Prealpino per i veicoli provenienti dalla Valtrompia o comunque da nord rispetto alla città capoluogo

MOVE-IN

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui sopra, è confermata la limitazione chilometrica MOVE-IN alla circolazione dei veicoli inquinanti monitorata attraverso il conteggio dei chilometri. Il raggiungimento della soglia determina l’impossibilità di utilizzo del veicolo in qualsiasi fascia oraria.

 

VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO

Sono esclusi dal divieto di circolazione

veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

veicoli alimentati a benzina muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (dall' 1 aprile 2024 la deroga è da intendersi per veicoli almeno Euro 2);

**veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (FAP).

** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1) e fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3).

 

veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;

motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;

veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

veicoli di pronto soccorso sanitario;

scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;

veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;

autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);

veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

 

DEROGHE

Sono derogati dal fermo della circolazione i veicoli

appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

con a bordo almeno tre persone (car pooling);

delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;

aderenti al Progetto Move-In; (quando sono attive le misure temporanee di 1° e 2° livello la deroga non è operativa)

speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;

degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti.

 

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo – climatico e sociale , quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale

I Comuni non possono concedere deroghe speciali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

Ultimo aggiornamento

29/03/2024, 14:11