Subappalti, subaffidamenti e subcontratti per appalti di servizi

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Definizione di subappalto - Rilascio dell'autorizzazione

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SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti (Decreto Legislativo 36/2023), il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Ai sensi del comma 17 dell'art. 119, è ammesso il subappalto a cascata.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto che dovranno essere eseguite necessariamente a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche d’appalto.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

  • il subappaltatore sia qualificato per la prestazione da eseguire;
  • non sussistano a suo carico motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
  • all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi e le forniture o parti di forniture che si intende subappaltare;
     

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. DGUE del subappaltatore;
  2. Dichiarazione integrativa al DGUE del subappaltatore;
  3. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti tecnico professionali del subappaltatore per prestazioni ed importo pari all'importo del subappalto da assumere. Compilare il modello "prospetto referenze precedenti contratti" (allegato);
  4. Tracciabilità dei flussi finanziari del subappaltatore ex art. 3 Legge n. 136/2010;
  5. Dichiarazione dell'impresa appaltatrice su forme di collegamento e controllo ex art. 2359 c.c. (già contenuta nell'istanza allegata);
  6. Contratto di subappalto, datato e sottoscritto in ogni pagina sia dall'impresa appaltatrice che dal subappaltatore e contenente i seguenti riferimenti:
  • assunzione obblighi in materia di tracciabilità;

  • importo complessivo di subappalto con indicazione espressa degli oneri per la sicurezza;

  • clausola relativa all'obbligo del rispetto anche da parte dei subappaltatori del Patto di Integrità predisposto dall'Amministrazione;

  • ove previsti, termini di pagamento conformi a quanto previsto in CSA (max. 30 gg.) ovvero indicazione che, trattandosi di micro o piccola impresa, la S.A. procederà al pagamento diretto del subappaltatore. 

  • Se prodotto unitamente alla richiesta, il contratto d'appalto deve riportare altresì la "clausola sospensiva dell'efficacia" all'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

  • Solo per subappalti di importo superiore a € 150.000,00 IVA esclusa, dovrà essere altresì prodotta la dichiarazione per ottemperare all'informativa antimafia (dichiarazione dei familiari conviventi).

L’operatore può, per agevolare l’istruttoria, presentare lo schema di contratto di subappalto insieme all’istanza; l'originale dovrà poi essere prodotto almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni in subappalto.

 

Ultimo aggiornamento

26/03/2024, 11:47