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​Principali quesiti in materia di IMU

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​Principali quesiti in materia di IMU 
 
 
Ho acquistato una abitazione a Brescia avvalendomi delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, ma non ho ancora preso la residenza. Devo pagare l'IMU ?
 
La normativa IMU prevede la non applicazione dell'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale  per le categorie catastali da A/2 ad A/7.
Il concetto di abitazione principale (definizione contenuta nella normativa IMU ) è diverso dal concetto di prima casa (definizione contenuta nella normativa relativa alla imposte per l’acquisto di immobili: registro, ipotecarie e catastali); per abitazione principale si intende l’immobile in cui il possessore (inteso come soggetto passivo di imposta, quindi il proprietario o il titolare di diritto reale sull’immobile) dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto, sino alla data in cui il contribuente richiede il cambio di residenza, fissando contestualmente la propria dimora abituale nell’immobile, lo stesso non può essere considerato abitazione principale e non può fruire dell’esenzione prevista.
 
Ho spostato la mia abitazione in un altro appartamento, senza cambio di indirizzo e numero civico. Devo recarmi in anagrafe per il cambio di residenza?
 
Si, è necessario dichiarare all’anagrafe il cambio di interno, comunicando anche i dati catastali dell’immobile di residenza.
 
Non ho ancora preso la residenza perché sto facendo dei lavori nell’immobile, che mi impediscono di trasferirmi: posso usufruire della riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili o inabitabili?
 
Il Regolamento comunale prevede che “sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento”. Pertanto, se l’immobile è inutilizzabile perché si stanno facendo dei lavori, non è possibile usufruire della riduzione di imposta del 50%.
 
 
In quali casi posso usufruire della riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili o inabitabili?
 
Data la definizione riportata nella risposta precedente, deve trattarsi di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simili) non superabile con interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria), bensì con interventi di ristrutturazione  o di restauro e risanamento conservativo. La sola mancanza di allacciamenti non è tale da rendere l’immobile inagibile ai fini dell’agevolazione IMU.
 
Ho un immobile inagibile. Cosa devo fare per potere fruire della riduzione del 50% della base imponibile?
 
Se l’immobile è nelle condizioni indicate nelle precedente risposta, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, allegando tutta la documentazione in suo possesso (perizie, fotografie o altro) per dimostrare la situazione reale dello stesso. La riduzione di imposta si applica dalla data di presentazione al Settore Tributi della dichiarazione sostitutiva.
 
Come pago IMU su un immobile in corso di ristrutturazione?
 
Se è stata presentata una pratica edilizia per lavori di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’imposta si continua a pagare sul fabbricato in base alla rendita catastale.
Se si tratta di una pratica di ristrutturazione (con pagamento di oneri di urbanizzazione) su un intero stabile, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori l’imposta non si paga più sul fabbricato, ma sull’area edificabile, quindi in base al valore venale dell’area.
 
In caso di decesso del coniuge, al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa coniugale?
 
Ai sensi dell’art. 540 del C.C., al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa coniugale se di proprietà del defunto o comune. Pertanto, se la casa era posseduta in comproprietà con altre persone, il diritto di abitazione non si costituisce.
Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze.
Il diritto di abitazione è un diritto reale, pertanto gli eventuali altri eredi (figli) restano titolari della sola nuda proprietà e non sono soggetti passivi di imposta. L’unico soggetto passivo di imposta è il coniuge superstite
Il diritto di abitazione spetta anche nel caso in cui il coniuge abbia rinunciato all’eredità, e non si perde in caso di cambio di residenza o dimora.
Il diritto di abitazione si perde solo per rinuncia espressa con forma scritta.
 
Ho presentato al Comune il modello per la richiesta di agevolazione. Devo ripresentarlo tutti gli anni?
 
Un volta presentata la comunicazione, l’agevolazione vale anche per gli anni successivi.
Solo in caso di modifica/cessazione delle condizioni che danno diritto all’agevolazione sarà necessari compilare la relativa modulistica.
In caso di contratto agevolato, l’agevolazione IMU vale sino alla prima scadenza del contratto; per prorogare l’agevolazione non è necessario ripresentare tutta la modulistica, ma è necessario comunicare al Comune il rinnovo o la proroga trasmettendo la ricevuta della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
 
Ho stipulato un contratto a canone concordato con la durata di 3 anni + 2. A quale scadenza devo presentare la documentazione relativa alla proroga?
 
Il primo adempimento è allo scadere del terzo anno. E’ necessario produrre al Comune la documentazione rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate con la quale sarà aggiornata la scadenza relativa all’agevolazione concessa.
 
Ho effettuato il versamento con F24 dell’imposta di registro per la proroga di un contratto a canone concordato. Ai fini IMU, è sufficiente presentare il modello di versamento?
 
No. Nel caso di pagamento con modello F24, l’Agenzia delle Entrate prevede sia necessario comunicare la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto entro 30 giorni, presentando il modello RLI. Solo con la presentazione al Comune di tale documentazione, sarà possibile riconoscere la proroga.
 
Ho dato una casa in uso gratuito a mio figlio. A quali condizioni posso usufruire della riduzione del 50% della base imponibile?
 
Le condizioni per usufruire della riduzione del 50% sono le seguenti:
  - essere parenti di primo grado (genitori-figli)
  - essere entrambi residenti e dimoranti a Brescia;
  - non possedere, neanche pro-quota, altri immobili abitativi su tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione della propria   abitazione principale;
  - avere registrato il contratto di comodato d’uso (che può anche essere solo verbale).
Il possesso di tali requisiti viene attestato dal contribuente presentando dichiarazione ministeriale IMU.
In assenza di anche uno solo di questi requisiti, non è possibile usufruire della riduzione del 50%. In questo caso, è comunque possibile richiedere la riduzione comunale di €.100 mediante presentazione di apposita comunicazione, da far pervenire al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo. In questo caso non è richiesta la registrazione del contratto di comodato, ma solo la residenza del comodatario.
 
Non risiedo nel territorio dello stato Italiano. Posso usufruire di una agevolazione?
 
L'IMU è applicata nella misura del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Tale condizione dà diritto anche ad un riduzione di due terzi sulla TARI.
 
Devo presentare la dichiarazione per comunicare l’acquisto o la vendita di un immobile?
E in caso di successione?
 
No, l’obbligo dichiarativo è rimasto solo in relazione a situazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune tramite le banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di compravendita o di successione, i dati vengono forniti automaticamente all’ufficio.

Ultimo aggiornamento

07/03/2023, 14:12