Impianti termici - Settore Sostenibilità Ambientale

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Obblighi modalità scadenze impianti termici

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Energia

Descrizione

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Il Comune di Brescia  ai sensi dell'art. 31 Legge 10/91 effettua ogni anno una campagna di controllo degli impianti termici ubicati nel territorio comunale.

Questo controllo consiste nell'accertamento dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti ed è eseguito da ispettori appositamente incaricati ai quali non è dovuto alcun compenso né pagamento di denaro ad altro titolo.
 
L’impianto termico è l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti.
 
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, tali apparecchi, se fissi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quanto la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 KW. 
 
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale o assimilate.
 
Per gli impianti termici alimentati da gas, metano o Gpl con potenza inferiore a 35kw, i controlli devono essere eseguiti ogni due anni.
 
Il controllo dell'impianto è eseguito a seguito di comunicazione per posta ordinaria ed effettuato da un ispettore munito di tesserino di riconoscimento.
 
L'ispezione consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:​
  1. ​consultazione della documentazione relativa all'impianto;
  2. verifica visiva del locale di installazione e del canale da fumo;
  3. misurazione in opera del rendimento di combustione del generatore di calore;
  4. compilazione del rapporto di controllo di cui viene rilasciata copia al responsabile dell'impianto.
 
Si precisa che la misurazione in opera del rendimento di combustione (“prova fumi”) di cui al punto 3, effettuata dall’ispettore, in nessun modo può sostituire quella effettuata dal manutentore dell’impianto.
 
Al fine di rendere più agevole lo svolgimento della verifica, è opportuno  tenere a disposizione dell’ispettore incaricato la Dichiarazione di Conformità dell'impianto rilasciata dalla ditta installatrice, il Libretto d'uso e manutenzione della caldaia; il Libretto di impianto con i relativi Rapporti di Controllo Tecnico compilati dal manutentore di fiducia; i dati catastali dell’immobile e dell’APE (attestato di prestazione energetica) qualora presente.
 
Se a seguito dell’ispezione si dovessero riscontrare non conformità riguardanti l'impianto termico, di competenza del Comune (mancata manutenzione, monossido di carbonio irregolare, indice di fumosità irregolare e rendimento insufficiente) dopo aver concesso un adeguato periodo di tempo per permettere l'effettuazione degli opportuni interventi, si darà corso ai provvedimenti previsti dalla normativa, che potranno variare in funzione della gravità delle difformità riscontrate.
 
Si ricorda infine che a carico del responsabile dell'impianto che non abbia provveduto agli adempimenti di legge (manutenzione dell'impianto  obbligatoria ecc.) è prevista una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3000,00 (art. 7, comma I, del d.lgs. 192/05 e s.m.i.).
 
Indicazioni e consigli per l’utilizzo degli "Impianti termici a biomassa" nella sezione sotto riportata.
 
Per informazioni:

Settore Sostenibilità Ambientale
Ufficio Verifica Impianti Termici
via Marconi 12 - 25126 Brescia
dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.15
tel. 030 297.8754 - fax 030 297.8572
e-mail: verificaimpiantitermici@comune.brescia.it

Ultimo aggiornamento

28/05/2024, 11:24