Descrizione
In Lombardia, dal 10 febbraio 2005, è possibile disperdere le ceneri derivanti da cremazione, sulla base di espressa volontà del defunto, in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri (giardini delle rimembranze), in natura (mari, laghi, fiumi, boschi, ecc.,purché libera da manufatti e natanti ) o in aree private all’aperto (con il consenso del proprietario) e comunque non nei centri abitati.
All’interno del cimitero suburbano di S. Eufemia è presente il giardino delle rimembranze costituito da un ruscello artificiale che consente la dispersione in natura delle ceneri all’interno dell’area cimiteriale.
L’articolo 13 del regolamento regionale prevede che la dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del regolamento, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
Non può quindi essere accolta la richiesta di dispersione ceneri eventualmente presentata dai familiari, ai quali viene soltanto consentita la scelta del luogo qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni in merito.
Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 , secondo il modello approvato dalla Giunta regionale che si trova in fondo alla pagina, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22.
Alla richiesta di dispersione deve essere allegato il sopra indicato modulo per la dispersione delle ceneri in triplice copia:
- una da conservare presso l’impianto di cremazione;
- una da conservare presso il Comune di decesso;
- una da consegnare all’affidatario delle ceneri.
In questo modulo l’incaricato della dispersione, che può essere stato individuato dal defunto stesso oppure può trattarsi del coniuge, altro familiare, dell’eventuale esecutore testamentario, rappresentante legale dell’associazione cui il defunto era iscritto, deve dichiarare che, nel rispetto della volontà del defunto effettuerà la dispersione delle ceneri – entro 30 giorni dal ritiro dell’urna – indicandone anche il luogo. A tale dichiarazione deve essere allegata, in originale o copia conforme, la documentazione da cui si evince la volontà del defunto alla dispersione.
La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legge n. 130/2001.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 13 del regolamento regionale.
Servizio Cimiteri