Pubblicazione di matrimonio

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Informazioni sulla pubblicazione di matrimonio e sulle modalità di richiesta

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Aree tematiche
Matrimonio, separazione e divorzio

Descrizione

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La pubblicazione di matrimonio è il procedimento con il quale l'Ufficiale di Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. L'affissione all'albo pretorio vale come pubblicità-notizia ai fini di eventuali opposizioni.

La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche nel caso di matrimonio religioso, ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Nel procedimento anzidetto si possono distinguere tre fasi:

  1. avvio della pratica di matrimonio: inizia con la richiesta della pubblicazione, effettuata da entrambi gli sposi che devono presentarsi personalmente all'Ufficio di Stato Civile. In tale sede verranno rese le dichiarazioni e firmato l'apposito "processo verbale". Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio religioso, devono essere muniti della richiesta del Parroco.
    Non è richiesta la presenza di testimoni.
    ATTENZIONE! Per tale fase del procedimento è necessario prenotare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile - Ufficio Matrimoni tel. 030/2977776 - 030/2977777.
  2. istruttoria: durante questa fase l'ufficiale di stato civile acquisisce d'ufficio la documentazione necessaria a comprovare l'esattezza dei dati dichiarati utili alla celebrazione, presso i Comuni di nascita e residenza.
  3. esposizione delle pubblicazioni: completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede all'esposizione delle pubblicazioni all'Albo Pretorio, e/o a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dell'altro sposo, se diverso da Brescia.

Le pubblicazioni devono rimanere affisse all'Albo Pretorio per almeno otto giorni interi.
Il matrimonio deve essere celebrato entri i sei mesi (180 giorni) successivi alla pubblicazione in qualsiasi Comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso i futuri sposi, trascorsi i termini di legge, ritireranno il nulla osta alla celebrazione, per la consegna al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, dovrà essere richiesta apposita delega.

REQUISITI

Maggiore età.
I minori devono essere in possesso dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • Nel caso di matrimonio civile: richiesta di pubblicazione da parte dei due futuri sposi;
  • nel caso di matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione da parte del parroco o del ministro di culto;
  • nel caso di straniero che vuole sposarsi in Italia: nulla osta al matrimonio previsto dall'art. 116 del Codice Civile,  rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza.

CONTRIBUZIONE

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari ad euro 16,00 (euro 32,00 se uno degli sposi non è residente a Brescia, euro 48,00 se matrimonio per delega).

La somma dovuta va pagata presso gli sportelli del Settore Servizi Demografici al momento della pubblicazione​. Il pagamento può essere effettuato su piattaforma PagoPA tramite POS, ovvero in contanti.

N.B.: A decorrere dal 1° marzo 2021 la Pubblica Amministrazione accetta pagamenti elettronici per il solo tramite della piattaforma di Agid - Agenzia per l’Italia Digitale “Pago PA” -, come da «Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi». (Determina Agid n. 209/2018 - GU Serie Generale n.152 del 03-07-2018). Per ulteriori chiarimenti consultare l'allegato informativo in fondo alla pagina.​​

 

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al compiuto termine di otto giorni della pubblicazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127
  • Codice Civile artt. 84 e seguenti


 

Ultimo aggiornamento

13/03/2023, 14:42