Descrizione
REQUISITO
Abitare effettivamente nel Comune di Brescia al nuovo indirizzo dichiarato all'Anagrafe.
DESCRIZIONE
- per raccomandata all'indirizzo: Comune di Brescia - Settore Servizi Demografici - Piazza Paolo Sesto - Palazzo Broletto - 25121 Brescia;
- per via telematica esclusivamente all'indirizzo: demografici.anagrafe@pec.comune.brescia.it.
Eventuali spedizioni effettuate ad altri indirizzi PEC del Comune di Brescia saranno considerate non ricevute.
Si ricorda che la trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse mediante posta elettronica semplice.
Al modulo deve essere inoltre allegata:
- copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente ad esso. Quest'ultime, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
- codice fiscale e patente di guida;
- copia del titolo che consente di occupare l’immobile: contratto di compravendita, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24) oppure, in alternativa, deve essere compilata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, riportata all’interno del modulo "dichiarazione di residenza";
- per i cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato B (vedi in fondo alla pagina);
- per i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea anche copia della documentazione indicata nell'allegato A (vedi in fondo alla pagina).
L'Ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.
Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:
- quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
- quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
- quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
- quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
- quando non è stata allegata copia del titolo registrato che dà diritto ad occupare l’immobile: contratto di proprietà, comodato, usufrutto, locazione (quest’ultimo accompagnato dal documento comprovante l’eventuale rinnovo – modello F24) oppure, qualora la copia del contratto non sia stata allegata, la dichiarazione è irricevibile nel caso in cui non sia stata compilata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportata in calce alla pagina;
- quando (per gli stranieri) mancano i documenti di cui agli allegati A e B del modello ministeriale di dichiarazione specificati nei punti n. 3 e n. 4 sopra riportati.
Si ricorda che l’art. 5 – primo comma - del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, dispone: “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e agli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
Per le persone che:
- entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc.):
è il capo convivenza (non il diretto interessato) che effettua l'iscrizione anagrafica su apposito modulo corredato di data, timbro e firma del capo convivenza;
- entrano a far parte di un nucleo familiare già residente (anche se non necessariamente nello stesso stato di famiglia):
all'atto della dichiarazione di residenza è necessario specificare le generalità di un componente della famiglia ed indicare la sussistenza o meno di rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o di vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente.
Le dichiarazioni relative ai minori possono essere presentate solamente da chi ne esercita la potestà o tutela.
Se il richiedente desidera che vengano aggiornati con il nuovo indirizzo anche la patente ed il libretto di circolazione dovrà compilare i campi del modulo di dichiarazione di residenza relativi alla patente ed ai veicoli, per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina dedicata.
Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di residenza il Comune di Brescia procederà all'iscrizione anagrafica (salvo eventuali richieste di integrazione della domanda) e subito dopo l'iscrizione potranno essere richiesti i certificati di residenza e di stato di famiglia.
È possibile, in alternativa, prenotare un appuntamento attraverso il portale servizi
L'ufficio anagrafe, al momento della ricezione della dichiarazione di residenza rilascia (o trasmette) al richiedente apposita comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione anagrafica. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, l'iscrizione anagrafica si perfeziona entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione resa o inviata. L'ufficio procede poi ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica che si considera confermata qualora siano trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata e non sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto dell'istanza).
CONTRIBUZIONE
Nessuna.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. 223 del 30/08/1989: Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
- D.Lgs. 25/07/1998 n.286 e succ.modifiche: Testo unico per disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- Parlamento U.E. 2004/38/CE - D.Lgs. 06/02/2007, n.30 - Circolare del Ministero dell'Interno n.38 del 28.10.2006.
- Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.
- Decreto Legge n. 47 del 28/3/2014 convertito con modifiche dalla Legge n. 80 del 23/05/2014.