Descrizione
La nomina degli scrutatori di seggio avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, da parte della Commissione Elettorale Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto.
L'iscrizione all'Albo rimane valida finchè non si perdono i requisiti, oppure venga inoltrata motivata richiesta di cancellazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 95 del 08 marzo 1989;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570
A CHI E' RIVOLTO
Ogni cittadino iscritto all'Albo degli scrutatori ne può richiedere la cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi entro il mese di dicembre di ogni anno compilando l'apposito modulo on-line.
Invece, l’iscritto è cancellato d’ufficio dall’Albo nel caso di perdita del requisito di iscrizione e per il caso che, chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore, non si presentasse al seggio elettorale, senza fornire giustificato motivo.
L'inclusione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- Essere elettore del Comune;
- Avere assolto gli obblighi scolastici.
Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.R 570/1960) e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (D.P.R 361/1957) "sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario":
a.coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età*;
b.i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c.gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d.i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e.i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f.i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
f-bis.i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
*limite d’età innalzato a settantacinque anni per le sole elezioni disciplinate dall'art. 38 del D.P.R 361/1957, così come modificato dall’art. 1-ter del DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 2025, n. 72. Per le elezioni amministrative, di cui all’art. 23 del D.P.R 570/1960, permane il limite dei settanta anni di età.
COME FARE
Tra il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno gli interessati potranno presentare domanda utilizzando l'apposito modulo on line.
COSA SERVE
Per la presentazione della domanda di cancellazione dall’Albo degli scrutatori serve il Documento identificativo.
COSA SI OTTIENE
Determinazione della Commissione Elettorale Comunale visionabile presso la segreteria del Comune
TEMPI E SCADENZE
Ogni cittadino iscritto all'Albo degli scrutatori ne può richiedere la cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi entro il mese di dicembre di ogni anno compilando l'apposito modulo on-line.
In dettaglio i tempi e le scadenze per la cancellazione:
- Cancellazioni entro il 31/12 di ogni anno
- Revisione dell’albo entro il 15/01 dell’anno successivo ad opera della Commissione Elettorale Comunale apporta le variazioni all’albo, che viene depositato nella segreteria del Comune per quindici giorni affinché ogni cittadino interessato possa prenderne visione. Il Sindaco dà avviso dell’avvenuto deposito con manifesto pubblicato all’Albo pretorio.
CONTATTI
Ufficio Elettorale - Palazzo Broletto - Piazza Paolo VI.
Telefono: 030/2977780
e-mail: elettorale@comune.brescia.it
Pec : demografici.elettorale@pec.comune.brescia.it
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,15 alle ore 12,30 - martedì dalle ore 13,45 alle 16,15.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Chiara Maria Raza