Iscrizione albo giudici popolari

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Procedura di iscrizione per poter svolgere la funzione di giudice popolare di Corte d'Assise e giudice popolare di Corte d'Assise d'Appello

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Albi e Nomine

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​COME, DOVE E QUANDO

Per poter svolgere la funzione di giudice popolare di Corte d'Assise e giudice popolare di Corte d'Assise d'Appello, è necessario essere inseriti negli appositi albi depositati presso il Tribunale di Brescia, Via Lattanzio Gambara n.40.

Tel. 030/7672420-fax 030/7672534 e-mail: tribunale.brescia@giustizia.it

Dal 1 aprile al 31 luglio negli anni dispari, per i residenti a Brescia; è possibile presentare domanda di iscrizione aI suddettI Albi attraverso l'apposito Modulo di iscrizione Online

Per informazioni rivolgersi  all'Ufficio Elettorale, Settore Servizi Demografici, Piazza Paolo VI -Palazzo Broletto  - 25121 Brescia, nei seguenti orari (nei periodi emergenza Covid-19, solo contatto mail o telefonico):

  • dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,30
  • il martedì dalle ore 13,45 alle ore 16,15

CONTATTI
Ufficio Elettorale - Palazzo Broletto - Piazza Paolo VI.

Telefono:  030/2977780
e-mail: elettorale@comune.brescia.it
Pec : demografici.elettorale@pec.comune.brescia.it

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Chiara Maria Raza​

Qualora la domanda venga accolta, non occorre rinnovarla per gli anni successivi, in quanto l'iscrizione rimane valida finchè non si perdono i requisiti o si chieda la cancellazione dall'albo con motivazione.

REQUISITI

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni;
  • possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per Corte d'Assise;
  • possesso del titolo di studio di scuola media superiore per Corte d'Assise d'Appello.

INCOMPATIBILITA'

  • magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • appartenenti alle Forze Armate ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato in servizio;
  • ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 10 aprile 1951, n. 287 

Legge 5 maggio 1952, n. 405 

Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 

Ultimo aggiornamento

11/03/2024, 11:14