Descrizione
Nella consultazione referendaria, i partiti o gruppi politici presenti in Parlamento (o che hanno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia) e i promotori di ciascun referendum (vedi di seguito elenco) hanno la facoltà di designare presso ogni seggio due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente (o anche solamente quello effettivo).
I rappresentanti non fanno parte dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi dei predetti soggetti designanti durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Essendo state ammesse dall’Ufficio centrale distinte richieste presentate da più gruppi di promotori,
ciascun gruppo di promotori può designare propri rappresentanti presso ogni seggio.
Le designazioni dei rappresentanti presso i seggi possono essere fatte:
- da persona delegata munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore del referendum, o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale, regionale o nazionale o parlamentare
oppure
- direttamente dai presidenti o segretari o altri organi nazionali o parlamentari dei partiti e i singoli promotori del referendum.
Tali designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, comma 1, della l. n. 53/1990:
− notai
− giudici di pace
− cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali
− segretari delle procure della Repubblica
− membri del Parlamento
− consiglieri regionali
− presidenti delle province
− sindaci metropolitani
− sindaci
− assessori comunali e provinciali
− componenti della conferenza metropolitana
− presidenti dei consigli comunali e provinciali
− presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali
− consiglieri provinciali
− consiglieri metropolitani e consiglieri comunali
− segretari comunali e provinciali
− funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
− avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza e i cui nominativi sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.
L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000.
Tali designazioni possono essere presentate:
1. entro giovedì 19 marzo 2026 con una delle seguenti modalità:
- in formato cartaceo al Settore Segreteria generale, Prevenzione della corruzione e Trasparenza, con sede in Piazza Loggia, n. 3, tel. 030.2977221, dalle ore 9.00 alle ore 15.30.
In tal caso la sottoscrizione dell’atto di designazione da parte dei predetti soggetti dovrà essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14, co. 1, della L. n. 53/1990 (sopra elencati);
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.brescia.it entro le ore 23.59 del 19.3.2026.
In tal caso non è necessaria l’autenticazione se l’atto di designazione è firmato digitalmente da uno dei delegati dei promotori dei referendum o dei partiti/gruppi politici.
Il Settore Segreteria Generale, Prevenzione della corruzione e Trasparenza ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio.
Si precisa che non sono ammesse designazioni presentate tramite posta elettronica ordinaria (email).
2. direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio (21.3.2026), durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione o, comunque, prima che abbiano inizio le operazioni di voto (e cioè prima delle ore 7.00 di domenica 22.3.2026).
Le designazioni pertanto potranno avvenire in questo caso esclusivamente in formato cartaceo.
Per tale evenienza, verrà consegnato ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l’elenco dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum che possono (direttamente o a mezzo di persona delegata con mandato) designare i rappresentanti.
In tali ipotesi all’esame della regolarità delle designazioni provvedono direttamente i presidenti di seggio.
È preferibile che le designazioni vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i predetti soggetti ritengono di designare tali rappresentanti.
Qualora invece le designazioni siano contenute in un unico atto sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati (con le modalità già richiamate) o firmati digitalmente (solo se trasmessi tramite PEC), quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.
Per le designazioni è possibile utilizzare il modello riportato in allegato.