Descrizione
Gli elettori detenuti possono votare nel luogo di detenzione, esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e di apposita attestazione, rilasciata dal Sindaco, concernente l'avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione i detenuti aventi diritto, devono far pervenire entro il terzo giorno antecedente alla data di votazione (19 marzo 2026), per tramite il Direttore dell’istituto nel quale si trovano, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di votare nel luogo di detenzione.
In calce alla domanda il Direttore del luogo di detenzione dovrà attestare l’associazione dell’elettore all’Istituto medesimo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 8-9 della Legge n.136 del 23 aprile 1976 "Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale"
Art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 8 settembre 2000 "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge del 30 aprile 1999, n. 120"