Descrizione
Descrizione dell'attività.
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
Ulteriori limitazioni sono previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche (in allegato).
L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata dal Comune, nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali (nel caso di commercio alimentare) previsti dalla legge.
La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
Il subentrante in possesso dei requisiti deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.
Requisiti per lo svolgimento dell'attività
Settore alimentare e attività di somministrazione alimenti e bevande:
L'attività è consentita a chi è in possesso dei requisiti morali e di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Settore non alimentare:
L'attività è consentita a chi è in possesso dei requisiti morali.
L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie
Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.
Modalità di esercizio
Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti
Apertura attività:
Documentazione da presentare:
- domanda attraverso il portale impresainungiorno ;
- qualora l'attività sia riferita al settore alimentare/somministrazione: ricevuta di pagamento diritti sanitari a favore di ATS;
La domanda e l'autorizzazione sono soggette all'assolvimento dell'imposta di bollo da 16,00 euro. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione della domanda i numeri seriali delle marche da bollo acquistate.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della stessa.
Variazione dell'attività
Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività: - Comunicazione attraverso il portale impresainungiorno;
- in caso di cessione/affitto d'azienda:
- copia dell'atto notarile registrato o, in alternativa, dichiarazione di stipula rilasciata dal notaio;
- restituzione dell'originale dell'autorizzazione/concessione al Servizio SUAP del Comune di Brescia a mezzo raccomandata entro 15 gg. dalla data di trasmissione della comunicazione di subingresso;
- qualora l'attività sia riferita al settore alimentare/somministrazione: ricevuta di pagamento diritti sanitari a favore di ATS;
Cessazione dell'attività
Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività:
- Comunicazione di cessazione attraverso il portale impresainungiorno;
- restituzione dell'originale dell'autorizzazione/concessione al Servizio SUAP del Comune di Brescia a mezzo raccomandata entro 15 gg. dalla data di trasmissione della comunicazione di cessazione.
Adempimenti previsti dalla Legge Regionale Lombardia 2.2.2010, n. 6 a carico degli operatori ambulanti al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere:
Carta di esercizio: documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicate, oltre ai dati dell'impresa, tutte i dati relativi ai titoli autorizzativi (posteggi fissi, itineranti, sagre e fiere) in possesso dell'operatore stesso.
La carta di esercizio è compilata dall'operatore ambulante o dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. I titoli autorizzativi verranno vidimati dal Comune ove l'operatore svolge l'attività.
Attestazione: documento dal quale si evince l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali dell'operatore ambulante.
Ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n. 5345/2016 tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un Comune appartenente ad altra Regione italiana, devono possedere l'attestazione annuale.
L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale al Comune lombardo nel quale intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività medesima. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi della legge 580/1993.
La compilazione della Carta di Esercizio ed Attestazione Annuale avviene mediante collegamento alla piattaforma regionale Procedimenti ed accesso al servizio Carta di Esercizio ed Attestazioni.
Normativa di riferimento
Legge Regionale n. 6 del 2/02/2010 e s.m.i.
Regolamento comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche adottato con delibera C.C. 16/02/2004 n. 22/3035 P.G.