Descrizione
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La legislazione italiana ha recepito la direttiva della Comunità Europea 98/62/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di determinate sostanze pericolose con il Decreto Legislativo n. 334 del 17 Agosto 1999 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. n. 238 del 21.11.2005, affidando al Comune l'obbligo di informare la popolazione residente nei territori che possono essere colpiti da tali incidenti. Il decreto 334/99 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. n. 238 del 21.11.2005, si applica agli stabilimenti nei quali vengono impiegate determinate sostanze pericolose e detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di tali sostanze ed a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
Per "incidente rilevante" si intende un evento quale un'emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose. Le aziende soggette al decreto citato sono classificate in base al rischio potenziale che dipende, in pratica, dalla quantità di sostanza o preparato presente. L’appartenere ad una determinata classe non significa automaticamente rappresentare un pericolo per la collettività e per l’ambiente. E’ necessario, infatti, precisare che un’azienda classificata a rischio di incidente deve rispettare precise norme tecniche nella progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti ed è sottoposta a specifici adempimenti e controlli pubblici. Deve, inoltre, attuare adeguate misure organizzative, procedurali e di sicurezza, quali, tra le tante, l'identificazione e la verifica periodica dei rischi presenti e potenziali, l'adozione delle idonee misure di prevenzione e sicurezza, la formazione del personale, l'informazione e la predisposizione di piani di emergenza interna.
Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante è previsto che siano predisposti Piani di Emergenza Esterna, al fine di definire le procedure di intervento in caso di incidente e fornire una risposta efficace ed efficiente da parte degli enti preposti alla protezione della popolazione e dell’ambiente.
L’articolo 21 del D.Lgs. 105/2015, assegna al Prefetto il compito di predisporre, d’intesa con la Regione e gli Enti Locali interessati, il piano di emergenza esterno per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore del citato decreto “al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti” sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dal gestore e delle conclusioni dell’istruttoria tecnica, ove disponibili.
In base alla normativa in vigore, sono considerate a rischio di incidente rilevante, le sotto riportate aziende presenti nel territorio comunale:
• Caffaro srl;
• Pialorsi Stivengas srl;
• Systema Ambiente srl;
• Riporti Galvanici srl;
• Torchiani srl;
• Benoni snc;
• Baratti di Eredi Inselvini srl;
• Ori Martin spa