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Informazioni generali sulla tassa rifiuti

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TARI

Descrizione

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​​​La TARI (tassa sui rifiuti) istituita con Legge 27/12/2013 n. 147, in seguito modificata con  Legge n. 160/2019 (articolo 1 commi 767 e seguenti)  è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.),
occupi o detenga locali e/o aree, coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale e rappresenta il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
Il Comune, nei limiti previsti dalla legge, definisce con propri provvedimenti le norme per l’applicazione del tributo nonché le relative tariffe, tali disposizioni entrano in vigore l’anno successivo a quello in cui sono deliberate.
 
Tari-Ravvedimento
 
​Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
 Il ravvedimento operoso  può essere effettuato, sempreché la violazione non sia già stata contestata:

 

  • Entro quattordici giorni dalla scadenza, applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo
  • Dal quindicesimo al trentesimo giorno dalla scadenza, applicando la sanzione dell'1,5% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
  • Dopo il trentesimo giorno ed entro novanta giorni dalla scadenza applicando la sanzione del 1,67% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
  • Oltre i novanta giorni e, comunque, entro un anno dalla scadenza applicando la sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
  • Oltre  un anno (e fino a due anni) applicando la sanzione del 4,29% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.
  • Oltre due anni applicando la sanzione del 5% dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo.

 

Gli interessi moratori sull'imposta vanno calcolati al tasso legale:
 
 - 0,8% dal 1° gennaio 2019;
 - 0,05% dal 1° gennaio 2020;
 - 0,01% dal 1° gennaio 2021;
 - 1,25% dal 1° gennaio 2022;
 - 5% dal 1° gennaio 2023;
  - 2,5% dal 1° gennaio 2024; 
con maturazione giorno per giorno computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato  fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.
 
 
E' possibile richiedere il calcolo anche allo Sportello TARI - presso il salone utenze A2A - in via Lamarmora, 230 e aperto:
 
lunedì, martedì, giovedì: dalle 8,15 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,30
 
mercoledì: dalle 8,15 alle 15,30   e  venerdì: dalle 8,15 alle 13,00.
 
I versamenti relativi al ravvedimento operoso  vanno effettuati utilizzando il modello F24, barrando la casella "RAVV" ed utilizzando i seguenti codici tributo: 3944 per la tassa,  3945 per gli interessi e 3946 per le sanzioni.


 

Ultimo aggiornamento

29/01/2024, 16:01