Descrizione
Da domani, giovedì 22 ottobre, sarà possibile accendere gli impianti termici per un massimo di 14 ore al giorno.
La messa in funzione degli impianti dovrà sempre essere compresa tra le 5 e le 23 di ciascun giorno e, al fine di dare concreta attuazione alle politiche di mitigazione del Piano Aria e Clima e in coerenza con quanto disposto da Regione Lombardia, i valori massimi della temperatura ambiente dovranno essere di 19 gradi Celsius con due gradi in più di tolleranza (a eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, per i quali è prevista la temperatura massima di 18 gradi Celsius con due gradi in più di tolleranza).
Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione e ai valori massimi della temperatura non si applicano agli ospedali, alle cliniche o case di cura, compresi gli istituti di ricovero o per la cura di minori o anziani, alle strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici. Non devono adottare tali limitazioni nemmeno le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano collocate in stabili condominiali, gli edifici adibiti a scuole materne e asili nido, gli edifici adibiti a piscine e saune, gli edifici dove si svolgono attività industriali e artigianali nei casi in cui vi siano esigenze tecnologiche o di produzione.
Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano:
a) gli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
A cura di
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026, 16:52