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Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo CCVLPS

Informazioni sulla composizione e sulle competenze della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Tipi di documento:
Argomenti:
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Descrizione

Sono sottoposti all'esame della commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CCVLPS),  fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 16:

  • i locali/aree di pubblico spettacolo con capienza da 200 a 5000 spettatori;
  • i teatri, i cinema, i teatri-cinema con capienza fino a 1300 spettatori;
  • I circhi, i parchi divertimento e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori.


Nel territorio comunale è operativa la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,  istituita dal 2002 in base all'art. 141 del R.D. 635/40. La citata commissione ha i seguenti compiti:

  1. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  2. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  3. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  4. accertare, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene dei circhi e delle attrazioni di spettacolo viaggiante, al fine dell'iscrizione in apposito elenco ministeriale;
  5. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. 

La citata commissione, in osservanza dell'art. 141 - bis del citato decreto, è nominata ogni tre anni ed è composta da:

  • Sindaco o suo delegato;
  • Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
  • Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base di Brescia o suo delegato;
  • Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
  • Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  • Esperto in Elettrotecnica.

Fanno parte della commissione comunale, quali "componenti aggregati", due esperti in acustica ed un esperto sulla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche che vengono convocati all'occorrenza ed in base alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto di pubblico spettacolo e/o delle strutture temporanee utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Fanno, altresì, parte della citata commissione le organizzazioni sindacali rappresentative degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori.

La commissione esprime, dietro richiesta degli interessati, parere di idoneità sulla solidità, sicurezza e rispetto igienico sanitario dei locali o impianti di pubblico spettacolo previa presentazione di documentazione tecnica attestante la rispondenza degli stessi alla vigente normativa in materia.

Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del D.L. 201 del 27 dicembre 2024 convertito in legge n. 16 del 21 febbraio 2025,per favorire l’accesso al settore dell’industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente (compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative), destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una procedura semplificata, presentata dall’interessato al Servizio Attività Produttive e Innovazione economica, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. 

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Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

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Ulteriori Informazioni

Servizio attività produttive e innovazione economica

C.da Carmine, 20 - 25122 Brescia
tel. 030-2978778
e-mail: sviluppoeconomico@pec.comune.brescia.it

 

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Riferimenti normativi

R.D. 06.05.1940 n. 636 (Regolamento di attuazione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

R.D. 18.06.1931 N. 773 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

D.M. 19.08.1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo)

D.M. 18.03.1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi).

D.L. 201/2024 (conv. L. 21 febbraio 2025, n. 16), art. 7, comma 2

 

Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2026, 12:42

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