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Gestione attività Distributori di carburanti

Servizio attivo

L'attività di distribuzione carburanti consiste nella vendita di benzina, diesel e altri combustibili per veicoli. È regolata da normative che ne assicurano sicurezza e qualità.

Argomenti:
Imprese
Municipium

Materie del servizio

Municipium

A chi è rivolto

Attività economico - commerciali

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Descrizione

Gli impianti di distribuzione carburanti sono aree adeguatamente attrezzate destinate alla distribuzione di carburanti per autotrazione; tali impianti possono essere realizzati ad uso pubblico o ad uso privato. Negli impianti ad uso pubblico sono ricompresi quelli su rete stradale ordinaria e autostradale aperti alla generalità dell'utenza. Gli impianti ad uso privato ricomprendono tutte le attrezzature fisse o mobili, interrate o fuori terra, dotate di erogatore, localizzare all’interno di aree di proprietà privata o ad uso esclusivo, destinate al rifornimento dei soli mezzi aziendali a titolo gratuito.

Eventuale appuntamento per ulteriori chiarimenti può essere chiesto tramite il portale prenotazioni selezionando Sportello Unico Attività Produttive --> Attività industriali e artigianali- AUA-Carburanti-Palestre-Trasporto-Varianti Urbanistiche.

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 – “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”
  • Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 – “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)”
  • Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 – “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”
  • Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 – “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”
  • Legge Regionale Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 – “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, artt. 81 e seguenti
  • Deliberazione del Consiglio Regionale Lombardia 12 novembre 2019, n. XI/759 – “Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti”
  • Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 11 luglio 2022, n. XI/6657 – “Riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti”
  • Decreto Dirigenziale Unità Organizzativa Regione Lombardia 6 luglio 2017, n. 8143 – “Disposizioni operative in materia di verifiche quindicennali degli impianti di distribuzione carburanti”
  • Circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 15855 del 3 agosto 2012 – “Chiarimenti applicativi in materia di distribuzione carburanti”
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Come fare

Obbligo di autorizzazione comunale 

Ai sensi della LR 6/2010, per installare ed esercire un impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico o privato è soggetta obbligatoriamente a rilascio di autorizzazione comunale.

Distributori non soggetti ad autorizzazione comunale

Non sono soggette ad autorizzazione comunale le attrezzature private fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo (articolo 91 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6). 

Sanzioni amministrative

L'applicazione delle sanzioni previste è di competenza del comune ove è installato l'impianto.

  • È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.
  • È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque:
    1. installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato;
    2. violi il divieto di cui all'articolo 91, comma 1;
    3. eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.
  • È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante ad uso pubblico. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
  • È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque, per gli impianti di carburante ad uso pubblico, non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dalla LR6/2010.
  • È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque, per gli impianti di carburante ad uso pubblico, sospenda senza giustificato motivo l’erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni senza la preventiva comunicazione motivata al Comune competente, fatto salvo l’esercizio del diritto di sciopero.
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Cosa serve

1. Impianti di distribuzione carburanti a uso privato

Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato (installazione sotto il piano campagna e mancanza della diretta e visiva ispezionabilità), oppure composte da contenitori-distributori fuori terra.
Questi impianti devono essere:

  • completi di erogatore     
  • di tipo omologato in base alla normativa vigente    
  • ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo
  • destinati al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione.

Gli impianti per il rifornimento di natanti e di aeromobili ad uso privato sono autorizzati alle stesse condizioni (articolo 92 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e dell'articolo 23 della Deliberazione della Giunta Regionale 11/06/2009, n. 8/9590).

Per questi impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

 

1.1 Come si presenta l’istanza

Esclusivamente tramite la piattaforma impresainungiorno.
La richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto ad uso privato così come definito dalla LR 6/2010 deve contenere obbligatoriamente:

  1. generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all’art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;
  2. località in cui si intende installare l’impianto;
  3. dettagliata composizione dell’impianto;
  4. certificazione comprovante la disponibilità dell’area; nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;
  5. perizia giurata redatta da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle disposizioni urbanistiche nonché alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale;​​
  6. due marche da bollo da euro 16,00;
  7. copia dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;
  8. relazione descrittiva dell’intervento da realizzare;
  9. planimetria dell’impianto sottoscritta dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
  10. estratto del PGT vigente nell'ultima versione aggiornata disponibile sul sito istituzionale del Comune al link
    con identificata graficamente l'esatta ubicazione e l’area di sedime dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione;
  1. estratti delle singole carte dei vincoli del vigente PGT, nelle ultime versioni aggiornate disponibili sul sito istituzionale del Comune al link
    con particolare riferimento ai vincoli amministrativi, archeologici, difesa del suolo, reticolo idrico, con identificata l'esatta ubicazione dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione;
  1. planimetria di progetto in scala adeguata con riportate eventuali fasce di rispetto e segnaletica prevista;
  2. elenco aggiornato degli automezzi, comprensivo di targa e modello, che utilizzeranno l’impianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente, all’utilizzo dell’impianto esclusivamente per i mezzi in proprietà o in uso esclusivo del titolare dell’autorizzazione, con divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo gratuito;
  3. per istanze inerenti il prodotto metano in forma gassosa copia dell’avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano e, ove sia necessaria l’installazione della cabina per la trasformazione dell’energia elettrica, copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica;
  4. copia dell’accordo di cui al comma 2, art. 91, l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, ove si verifichino le condizioni;
  5. specifica degli Enti di cui al comma 3, art. 91, l.r. 2 febbraio 2010 n. 6, ove si verifichino le condizioni;

 

1.2 Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto deve avere i requisiti soggettivi indicati nella Legge regionale 03/02/2010, n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e aver compiuto i diciotto anni.
Non possono esercitare l’attività distribuzione carburanti coloro che:

  1. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423​ (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza non detentive.
  7. coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

 

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

 

1.3 Collaudo ed esercizio provvisorio

Prima di mettere in funzione il nuovo impianto, l'interessato deve richiedere al Comune il collaudo degli impianti. Il collaudo è obbligatorio per tutti gli impianti interrati a prescindere dalla volumetria, e per quelli rimovibili fuori terra con volumetria > 9mc.
In attesa del collaudo e su richiesta della società può essere concesso l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 60 giorni prorogabili Alla richiesta di esercizio provvisorio va allegata la dichiarazione di inizio attività convalidata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 3 del DPR 37 del 12.01.1998. Prima di svolgere l'attività, ancorché​ in esercizio provvisorio, occorre possedere tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate da altri enti, in particolar modo per quanto riguarda gli scarichi idrici.
Il collaudo viene effettuato da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:

  1. dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;
  2. dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
  3. dall’agenzia delle dogane competente per territorio;
  4. dall’ATS competente per territorio;
  5. dall’ARPA competente per territorio.

 

Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.
Scaduto il termine di 60gg per l’effettuazione del collaudo il titolare dell’autorizzazione provvisoria può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia giurata attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato, sostitutive del collaudo.

 

1.4 Modifiche

Ai sensi art. 88 LR 6/2010, le modifiche si suddividono in soggette e non soggette ad autorizzazione comunale; in entrambi i casi occorre presentare apposita istanza sul portale impresainungiorno.

 

1.5 Voltura dell'autorizzazione petrolifera (trasferimento della titolarità dell’autorizzazione)

Le parti interessate comunicano tramite impresainungiorno al comune che provvede a trasmettere agli enti competenti il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto privato di distribuzione carburanti attivo e funzionante, entro 12 mesi dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda allegando:

  1. atto registrato;
  2. voltura dell’AUA;
  3. documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla LR 6/2010.

 

1.6 Affitto o comodato del distributore privato

Non sono previsti. Occorre procedere con la voltura come da punto 6.4 della presente pagina.

 

1.7 Modifica del parco mezzi autorizzati al rifornimento

La variazione va comunicata tramite impresainungiorno.

 

1.8 Cessazione

La cessazione va comunicata tramite impresainungiorno e, in caso si sia in possesso di licenza cartacea, l’originale va riconsegnato contestualmente o comunque entro 30 giorni al Settore Suap, ufficio carburanti. In caso di smarrimento, va allegata copia della denuncia alle autorità competenti.
Eventuali adempimenti operativi di dismissione vanno concordati con gli enti competenti territorialmente in materia ambientale.

 

2. Impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico

L’impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico è il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile e all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.
Il Comune di Brescia non è dotato di Piano Carburanti, pertanto la localizzazione per nuovi impianti va verificata rispetto alle previsioni del vigente PGT.

 

2.1 Come si presenta l’istanza

Esclusivamente tramite la piattaforma impresainungiorno.
La richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto ad uso pubblico così come definito dalla LR 6/2010 deve contenere obbligatoriamente:

  1. generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui all’art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;
  2. località in cui si intende installare l’impianto;
  3. dettagliata composizione dell’impianto;
  4. certificazione comprovante la disponibilità dell’area; nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve altresì allegare attestazione del Comune interessato che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;
  5. perizia giurata redatta da tecnico competente con dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali, agli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni di sicurezza sanitaria, fiscale, ambientale, stradale e di tutela dei beni storici, e attestazione del rispetto delle caratteristiche delle aree di cui alla L.R. 6/2010;​​
  6. due marche da bollo da euro 16,00;
  7. copia dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;
  8. relazione descrittiva dell’intervento da realizzare;
  9. disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
  10. estratto del PGT vigente nell'ultima versione aggiornata disponibile sul sito istituzionale del Comune al link
    con identificata graficamente l'esatta ubicazione e l’area di sedime dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione;
  1. estratti delle singole carte dei vincoli del vigente PGT, nelle ultime versioni aggiornate disponibili sul sito istituzionale del Comune al link
    con particolare riferimento ai vincoli amministrativi, archeologici, difesa del suolo, reticolo idrico, con identificata l'esatta ubicazione dell'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione;
  1. autocertificazione sul possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 93 L.R. 6/2010
  2. documentazione fiscale richiesta dall'ADM (Agenzia delle Dogane)
  3. documentazione relativa agli scarichi idrici (ai sensi del R.R. 4/2006 e del DPR 59/2013)
  4. documentazione relativa all'impatto acustico ove richiesto;
  5. per istanze inerenti il prodotto metano in forma gassosa copia dell’avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano e, ove sia necessaria l’installazione della cabina per la trasformazione dell’energia elettrica, copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica;
  6. nel caso la richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi impianti sia da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, la seguente ulteriore documentazione:
    1. richiesta all’ente proprietario della strada specificando che trattasi di nuova realizzazione;
    2. rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all’impianto;
    3. rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;
    4. rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto;
    5. planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l’eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

 

2.2 Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto deve avere i requisiti soggettivi indicati nella Legge regionale 03/02/2010, n. 6, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere e aver compiuto i diciotto anni.
Non possono esercitare l’attività distribuzione carburanti coloro che:

  1. sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  5. hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423​ (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza non detentive.
  7. coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

 

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

 

2.3 Collaudo ed esercizio provvisorio

Prima di mettere in funzione il nuovo impianto, l'interessato deve richiedere al Comune il collaudo degli impianti. Il collaudo è obbligatorio per tutti gli impianti interrati a prescindere dalla volumetria, e per quelli rimovibili fuori terra con volumetria > 9mc.
In attesa del collaudo e su richiesta della società può essere concesso l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 60 giorni prorogabili Alla richiesta di esercizio provvisorio va allegata la dichiarazione di inizio attività convalidata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 3 del DPR 37 del 12.01.1998. Prima di svolgere l'attività, ancorché​ in esercizio provvisorio, occorre possedere tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate da altri enti, in particolar modo per quanto riguarda gli scarichi idrici.
Il collaudo viene effettuato da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:

  1. dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;
  2. dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
  3. dall’agenzia delle dogane competente per territorio;
  4. dall’ATS competente per territorio;
  5. dall’ARPA competente per territorio.

 

Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.
Scaduto il termine di 60gg per l’effettuazione del collaudo il titolare dell’autorizzazione provvisoria può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia giurata attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato, sostitutive del collaudo.

 

2.4 Modifiche

Ai sensi art. 88 LR 6/2010, le modifiche si suddividono in soggette e non soggette ad autorizzazione comunale; in entrambi i casi occorre presentare apposita istanza sul portale impresainungiorno.

 

2.5 Voltura dell'autorizzazione petrolifera (trasferimento della titolarità dell’autorizzazione)

Le parti interessate comunicano tramite impresainungiorno al comune che provvede a trasmettere agli enti competenti il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto pubblico di distribuzione carburanti attivo e funzionante, entro 15 giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda allegando:

  1. atto registrato;
  2. voltura dell’AUA;
  3. documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla LR 6/2010.

 

2.6 Affitto o comodato del distributore pubblico

Non sono previsti. Occorre procedere con la voltura come da punto 7.4 della presente pagina.

 

2.7 Sospensiva impianti

La richiesta adeguatamente motivata va presentata su impresainungiorno.gov.it

L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso, per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune, rilasciata su motivata richiesta del titolare.

La proroga della sospensione, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi, può essere autorizzata solo per documentati motivi che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza.

Le procedure relative agli impianti la cui attività è temporaneamente sospesa e alle verifiche dei comuni in relazione alla riattivazione degli stessi sono stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83 della LR 6/2010.

La ripresa dell’attività va comunicata tramite la piattaforma entro tre giorni dal termine assegnato e comunque al momento dell’effettiva ripresa, diversamente il Comune provvederà ad accertamento secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 4 del DGR 11.06.2009 n°8/9590.

 

2.8 Cessazione

La cessazione va comunicata tramite impresainungiorno e, in caso si sia in possesso di licenza cartacea, l’originale va riconsegnato contestualmente o comunque entro 30 giorni al Settore Suap, ufficio carburanti. In caso di smarrimento, va allegata copia della denuncia alle autorità competenti.
Eventuali adempimenti operativi di dismissione vanno concordati con gli enti competenti territorialmente in materia ambientale.

 

2.9 Subentri di gestione senza trasferimento della titolarità dell’autorizzazione petrolifera

Vanno comunicati tramite impresainungiorno.gov.it allegando obbligatoriamente:

  1. contratto di comodato stipulato col titolare dell'autorizzazione petrolifera
  2. orari che si intendono osservare, attenendosi alle disposizioni di cui al paragrafo 7.9;
  3. voltura dell’AUA se intestata al precedente gestore.

 

2.10 Orari di apertura, turni ferie e festivi

Per l’espletamento della attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, nei giorni feriali infrasettimanali incluso il sabato, l’orario minimo obbligatorio settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a raggiungere un massimo di sessantadue ore.

I gestori, nel rispetto dei limiti di cui sopra, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle undici ore giornaliere e espongono all’interno dell’area di pertinenza idoneo cartello, facilmente visibile dalla clientela, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l’orario di servizio ed i turni di apertura.

La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione Comunale, previo ottenimento del permesso del titolare dell'autorizzazione, tramite impresainungiorno.

Qualora il gestore non effettui alcuna comunicazione, l'orario che l'impianto deve praticare è 7.30/12.15-15.00/19.00.

Si evidenzia che:

1.      obbligo di chiusura: non è più previsto nel primo giorno feriale successivo al servizio effettuato la domenica o nei festivi.

2.      pre-pagamento: per gli impianti dotati di apparecchiature attive di pre-pagamento, l’effettuazione dei turni di servizio nelle domeniche e nei festivi può essere assolta senza la presenza del gestore o di personale preposto (ad eccezione degli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e/o di metano per i quali deve essere garantita la presenza di personale);

3.      accordi territoriali: i Comuni hanno facoltà di promuovere intese, anche intercomunali, con le Organizzazioni sindacali dei gestori, per concordare turni di servizio in deroga a quelli disposti con la DGR 4071, purché garantiscano un'offerta adeguata e livelli di servizio adatti all'utenza del territorio;

4.      servizio notturno: il servizio svolto dalle ore 22 fino alle ore 7, non necessita di autorizzazione. Il gestore dell'impianto di distribuzione carburanti che intenda svolgere il servizio notturno deve darne comunicazione al Comune competente;

5.      entro il 15 dicembre di ogni anno, al  link
viene pubblicato l’estratto coi turni per l’anno successivo. Il Comune non farà comunicazioni individuali ai singoli gestori indicando il turno attribuito dalla Regione. L’articolo 81, comma 2, lett. c), della legge regionale 6/2010 assegna a Regione Lombardia la competenza di definire gli indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti. Con la Deliberazione n° X/4071 del 25 settembre 2015 la Giunta regionale ha fissato gli “indirizzi generali per i Comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti”. Tali indirizzi sono stati ripresi nella DGR del 9 giugno 2017, n. 6698 di riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative in materia di carburanti (artt. 28, 29 e 30). Recependo questi indirizzi con il Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 10080, del 23 novembre 2015 sono stati definiti i turni di servizio dei giorni festivi e dei turni di ferie degli impianti di distribuzione carburanti da osservare a partire dall'anno 2016. Nello stesso decreto si stabilisce che per la definizione dei calendari per le annualità successive la turnazione ricomincerà in sequenza dal gruppo successivo a quello che ha effettuato l'ultima turnazione.

 

2.11 Cambio orari, turni, periodo di chiusura per ferie

La modifica del periodo di chiusura per ferie, senza modifica del turno, va richiesta tramite il sito impresainungiorno, selezionando la procedura “comunicare il periodo di chiusura per ferie”; la variazione del turno deve essere invece motivata e chiesta con apposita istanza. In entrambi i casi è fatto obbligo ottenere preventivamente il permesso del titolare dell'autorizzazione, ai sensi DGR 6698/2017 art 32 comma 4:

  1. almeno dieci giorni prima dell'inizio del nuovo orario di apertura e di chiusura;
  2. ​almeno 30 giorni prima del primo giorno di chiusura del nuovo periodo di ferie richiesto.

 

Per quanto riguarda il cambio di turno o di modifica del periodo di chiusura estivo, si rammenta che il Comune, ai sensi della LR6/2010, autorizza le variazioni dei turni di servizio senza la necessità di previo nulla osta regionale (se il turno non è notturno). In questa valutazione il Comune terrà conto della copertura del servizio nel bacino di utenza interessato ed ha la facoltà di diniegare il cambio di chiusura per ferie o di turno qualora si ravvisino gravi incompatibilità con la copertura territoriale.

 

2.12 Esposizione di cartelli riportanti i dati dell'impianto, gli orari di apertura e i turni

Sussiste l'obbligo di pubblicità degli orari di apertura degli impianti carburanti mediante cartello. L'attuale riferimento normativo è la Delibera di Giunta regionale n. X/6698 del 9 giugno 2017, che disciplina tale fattispecie al punto 29.3: "I gestori degli impianti espongono all'interno dell'area di pertinenza idoneo cartello, facilmente visibile dalla clientela, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l'orario di servizio ed i turni di apertura".  È possibile chiedere tramite pec (suap.comunebrescia@legalmail.it) il rilascio di cartellonistica comunale da aggiornare ogni anno.

Il cartello deve obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

1.      titolare dell’autorizzazione petrolifera

2.      gestore dell’impianto

3.      indirizzo dell’impianto

4.      numero di telefono per le emergenze, sempre presidiato

5.      turno assegnato

6.      periodo di chiusura per ferie e aperture festive dell’anno in corso

7.      orario settimanale

 

2.13 Impianto non assistito “ghost” self service 24/24

Impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura.
Ai sensi dell'art. 88 comma 3 lettera c della LR 6/2010, come da modifica introdotta dalla LR 17/2018, la trasformazione dell'impianto da servito a non assistito c.d. "ghost" self service 24/24 è soggetta a semplice comunicazione solo per gli impianti eroganti benzina e gasolio: la comunicazione va inviata sul portale impresainungior​no.gov.it selezionando "comunicazione di modifiche non soggette ad autorizzazione"; l'impianto può iniziare a operare in tale modalità dopo l'invio della comunicazione.
La trasformazione in ghost di impianti eroganti metano, è invece soggetta ad autorizzazione che va richiesta tramite il portale impresainungiorno.gov.it selezionando "domanda di trasformazione dell'impianto"; l'impianto può iniziare a operare in tale modalità solo in seguito a rilascio espresso di autorizzazione da parte del Comune.​ 

 

3. Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

Si attuano in tutti i casi previsti dalla LR 6/2010.

 

1.      Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di:

a.      sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune;

b.      cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 91;

c.       esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 94. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;

d.      impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 85, comma 1, lettera l).

2.      Nel caso di cui al punto 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.

3.      Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:

a.      esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione;

b.      esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.

4.      La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi:

a.      quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;

b.      quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;

c.       perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 93;

d.      rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale;

5.      Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva di cui all'articolo 83.

Municipium

Cosa si ottiene

  1. Autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti, pubblici e privati, per la distribuzione di benzina, gasolio, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno;
  2. possibilità di esercizio provvisorio, in attesa del collaudo finale;
  3. voltura dell'autorizzazione, nel caso di trasferimento della titolarità dell'impianto;
  4. sospensiva dell’esercizio, previa richiesta motivata al Comune.
  5. adempimenti relativi alla gestione dei distributori di carburante ad uso pubblico;.
  6. modifiche soggette e non soggette ad autorizzazione.

Il mancato rispetto delle regolamentazioni comporta sanzioni amministrative, sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Municipium

Tempi e scadenze

Previsti dalla normativa vigente, fatte salve sospensioni dei termini per integrazioni.

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Canale digitale:

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Costi

Il Suap non prevede diritti di segreteria.

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Contatti Utili

Telefono (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) : +39 030 2978726
Telefono Supporto Impresainungiorno.gov.it (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30) : +39 0664892892

Ultimo aggiornamento: 18 maggio 2026, 09:48

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