Descrizione
Unâordinanza, firmata dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, chiarisce il primo punto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
đevitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchĂ© allâinterno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessitĂ , ovvero spostamenti per motivi di salute. Ă consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenzađ
 Lâordinanza precisa che:
đ Ăš esclusa ogni applicabilitĂ della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate
đ lâarticolo non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessitĂ o per motivi di salute, nonchĂ© lo svolgimento delle conseguenti attivitĂ .
đ lâarticolo non prevede limitazioni all'attivitĂ degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (modalitĂ lavoro agile)
đ le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza
â