Descrizione
Da lunedì 28 febbraio 2022, come previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute del 25 febbraio 2022, in conseguenza dell'andamento della pandemia, la Lombardia torna in zona bianca.
📌 Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
L'obbligo sopra citato non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.
📌 L'utilizzo della certificazione verde rafforzata (super green pass) rimane estesa a musei, mostre, parchi tematici e parchi di divertimento, centri sociali, sale gioco, sale scommesse e sale bingo e ristorazione al chiuso al banco. Dall'obbligo sono esclusi i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.
📌 È vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso, in cinema, teatri e durante gli eventi sportivi.
📌 La durata della certificazione verde rafforzata (Super green pass) diventa illimitata per chi ha effettuato la terza dose, così come per chi è guarito e ha effettuato due dosi di vaccino, senza ulteriore necessità dei altri richiami. Per guariti dal Covid, non vaccinati, rimane la validità di sei mesi.
📌 I visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice devono avere la certificazione verde rafforzata (super green pass) ma se non hanno effettuato la terza dose di vaccino devono esibire anche un tampone negativo (Art. 7 Decreto Legge 24 dicembre 2021 , n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19).
📌 Il periodo minimo per la somministrazione del richiamo e della terza dose di vaccino contro il Covid viene ridotto a 4 mesi.
📌 Fino a cessazione dello stato di emergenza epidemiologico (31 marzo 2022), l'obbligo di certificazione verde rafforzata (super green pass), che viene rilasciata solo a seguito di vaccinazione o guarigione – per accedere o usufruire dei seguenti servizi o attività: accesso e utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, anche regionale e locale; servizi di ristorazione, compresa la consumazione al bancone e all'aperto; alberghi, strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati al loro interno; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre, fiere, convegni e congressi; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; accesso agli eventi e alle competizioni; piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere e termali anche per le attività all'aperto (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); musei e mostre, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, anche all'aperto (esclusi i centri educativi per l'infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; corsi di formazione privati se svolti in presenza.
📌 Sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (31 marzo 2022) è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per frequentare: spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche; locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili; eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto e per l'utilizzo tutti i mezzi di trasporto.
📌 Quarantena per i contatti di caso
- Nuove modalità per la gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono previste dall'art. 6 del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022, “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo".
- Restano in vigore le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 previsti dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022