Coronavirus, ordinanza della Regione fino a domenica 1 marzo

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Coronavirus. Sospese tutte le manifestazioni e iniziative

Data:

03 marzo 2020

Tempo di lettura:

14 min

Descrizione

Ecco il contenuto dettagliato dell'ordinanza regionale per contenere il contagio da coronavirus.

Sono previste:

la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

la chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura.

la sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

la previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

per quanto riguarda la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitá, l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.

per quanto riguarda l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali, verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

per quanto riguarda la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18 alle ore 6, verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

- per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso.


 #coronavirus
Regione Lombardia ha pubblicato una serie di chiarimenti, relativi all’applicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23 febbraio 2020.
L’ordinanza regola le prescrizioni per il contenimento del Coronovirus nelle aree regionali classificate come “gialle”, tra cui Brescia, e si pone l’obiettivo di trovare un equilibrio fra l’esigenza di mantenere attivi i servizi di pubblica utilità e garantire al contempo le condizioni di sicurezza per i cittadini e gli operatori.
Sono state predisposte alcune faq per semplificare la lettura del documento, eccole:

📌 I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?
Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio, etc.) e i relativi uffici sono aperti al pubblico rispettando le norme di igiene adottate dal Ministero della Salute (link al decalogo).
L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può valutare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che valuta differibili.

📌 COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL’APERTO?
Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale.

📌 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.

📌 I CONSIGLI E LE GIUNTE COMUNALI POSSONO SVOLGERSI REGOLARMENTE?
Sì, si possono svolgere Giunte e Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte chiuse) garantendo la pubblicità attraverso canali di comunicazione differiti quali ad esempio le dirette streaming. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.

📌 CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIÙ TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?
I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc.) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione.
In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall’Ordinanza del 23 febbraio 2020.

📌 I BAR E/O PUB CHE PREVEDONO LA SOMMINISTRAZIONE ASSISTITA DI ALIMENTI E BEVANDE POSSONO RIMANERE APERTI COME I RISTORANTI?

I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande possono rimanere aperti come i ristoranti, a condizione che sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall'esercizio.

📌 I BAR ALL’INTERNO DI STAZIONI DI SERVIZIO SONO SOGGETTE ALL’ORDINANZA?
No, i bar che si trovano all’interno di luoghi di servizio pubblico (stazioni ferroviarie, stazioni di rifornimento carburante, navigazione laghi, impianti di risalita…) non sono soggetti alle restrizioni previste all’ordinanza

📌 CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.

📌 LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI? CI SONO INDICAZIONI SUI CENTRI DIURNI PER DISABILI?
Si, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.
Anche i Centri Diurni per Disabili rimarranno aperti.
Con riferimento alle Unità d’offerta sociali, considerato che tali strutture sono autorizzate e eventualmente convenzionate dai singoli Comuni, si rimanda agli stessi la valutazione in merito.

📌 CHI PUÒ CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI?
L’autorità preposta è Regione Lombardia.

📌 COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?
Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. è consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti, atleti appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie a o di serie equiparabili.
Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse.

📌 COSA È PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE?
Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.
Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.

📌 LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO?
Sì.

📌 QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART. 101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.

ULTERIORI PRECISAZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

📌 QUALI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO SOGGETTE AD ORDINANZA?
Tutte le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali, ad esclusione di quanto espressamente previsto dall’ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperto al pubblico, non sono soggetti all’obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6. La presente disposizione vale anche per le medesime attività esercitate all’interno dei centri commerciali.

📌 QUALI ATTIVITA’ POSSONO RESTARE APERTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?
All’interno dei centri commerciali di grande e media dimensione non sono soggetti all’obbligo di chiusura del sabato e della domenica le attività che vendono prodotti alimentari in misura prevalente. Nelle medesime strutture i bar si devono invece attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

📌 L’ORDINANZA RIGUARDA ANCHE LE TABACCHERIE?
Le tabaccherie senza attività di bar o altre attività accessorie non devono sottostare alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

 

Ultimo aggiornamento

03/03/2020, 13:11