Emergenza coronavirus

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I provvedimenti attivi

Data:

01 marzo 2021

Tempo di lettura:

6 min

Descrizione

I PROVVEDIMENTI IN VIGORE

 

Da domenica 17 gennaio, e fino al 31 gennaio salvo diverse disposizioni, la Lombardia è inserita nella “zona rossa”.

 

📌 Sono vietati gli spostamenti da una regione all’altra, da un Comune all’altro e all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata all’interno dello stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

📌 Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni,

📌 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole. I centri commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi tranne i punti vendita sopra menzionati. Sono chiusi i mercati, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. E' ammesso il commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.

📌 Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia. All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno,.

📌 Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP. Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).È consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per i soggetti esclusi da tale obbligo).È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto in forma individuale.

📌 Interdizione della mobilità dalle 22 alle 5 ad eccezione di quella motivata da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo l’autodichiarazione.

DPCM 14 gennaio 2021

DPCM 14 gennaio 2021 - Allegati

Ordinanza Ministero Salute del 16 gennaio 2021

Decreto Legge 2 del 14 gennaio 2021

Modello autodichiarazione

 

 

Ultimo aggiornamento

01/03/2021, 09:42